L’insinuazione al passivo fallimentare dei crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi 1 e 4, l. Fall. Tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.